VEV - Vocabolario storico-etimologico del veneziano
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sec. XIII
prov. sabi, savi ‘saggio’, a sua volta da *sabius, ossia sapĭdus: FEW 11.204b; REW, PIREW 7587 (2); DEI, DELIN, EVLI s.v. savio.
➤ loc.
- aver più del m[ato] che del savio «Me par che quel sior con sti tiri el gabbi più delm[ato] che del s[avio] e per dirla fora sgiett e senza zifre, el gà più del matt che del savio» 1767-1775 Muazzo 49.➤ proverb.
- A chi la va ben, i par savi 1535 CortelazzoXVI.➤ loc.
- Cinque Savi di Rialto ‘ufficio veneziano con funzioni simili a quelli dei Savi alla Mercanzia’ (cfr. sotto) 1418-1442 MariegolaRemeri 34, 59, 60 etc.; XV CapitolareVisdomini 74; 1475 Rezasco.◉ L’accez. 2 è strettamente collegata all’accez. 1: colui che è considerato saggio e sapiente spesso ricopre ruoli di prestigio. In diversi casi (soprattutto nel Corpus Lessicografico) non è facile stabilire con esattezza quale sia il sign. preciso; sotto l’accez. 2, dunque, si registrano solo i contesti sicuri.
Per quanto riguarda l’accez. 3, Mutinelli spiega che i Savi «dicevansi così, perché reputati meglio di qualunque altro forniti d’intelligenza». Sull’origine di questo tipo di magistrature, e sulla loro ripartizione, 1847 Ferro s.v. savio specifica che «il collegio dei savii è composto dei sei savii detti grandi, o del Consiglio dei Pregadi, i quali presiedono al consultivo, dei cinque savii denominati della terraferma, e dei cinque savii agli ordini. Il carico o dignità consultiva per proporre al Senato stava nei primi tempi nel Doge col suo Minor Consiglio, e si estese poi ai presidi dei collegii straordinarii dei savii, che di tempo in tempo si eleggevano, quando l’importanza degli affari, specialmente di guerra, lo richiedeva. Ma conosciutasi l’implicanza di demandare il consultivo a tai collegii per lo più numerosi, poiché alle volte arrivavano al numero di cento, si pensò piuttosto d’istituire e di creare soli tre, o cinque savii, oltre i collegii straordinari, ai quali si diede il diritto di convocare il Senato. Questi savi si radunavano ogni giorno nel palazzo ducale, separati dal Doge e Minor Consiglio, e dopo avere maturate le loro deliberazioni, le proponevano al Senato. Riconosciutosi molto utile questo metodo, ne seguì l’abolizione dei collegii suddetti, e quindi fu a perpetuità stabilito l’accennato collegio dei savii, non solo pei casi straordinarii, ma anche perché assistesse generalmente a tutte le consultive incombenze». Cfr. anche 1852 Contarini s.v. Savii e Mutinelli s.vv. s., consulta.
La prima magistratura che venne così denominata fu dunque quella dei Savi del Consiglio o Savi Grandi: «a questi, sin dall’anno 1396, il Maggior Consiglio accordò la facoltà di proporre nel Consiglio di Pregadi sopra le materie tutte a quel Consiglio spettanti, e sopra ciascuna materia dipendente o connessa» (1847 Ferro 650). Boerio annota che i Savi del Consiglio erano detti comunemente Savi Grandi: duravano in carica solo sei mesi ed avevano in Senato facoltà proponente, e non deliberativa («nel tempo delle vacanze però questi Savii riuniti provvedevano a tutti gli affari di Governo devoluti al Senato; e le loro deliberazioni o decisioni cominciavano dalle parole Mandantibus Sapientibus», Boerio s.v.).
Per quanto riguarda i Savi di Terraferma, essi sono deputati a tre uffici: S. cassiere, S. alla scrittura e S. alle ordinanze (cfr. 1847 Ferro 652 e segg.). Per quanto riguarda il cassiere, si registra l’esistenza di questo magistrato in un atto del Senato del 1473 (deteneva gran parte delle incombenze dei Camerlenghi, e la supremazia su di essi), ma non venne più nominato fino al 1526. La sua attività era della durata di un anno; «nel 1539, il Senato delegò nuovamente le sue funzioni al Collegio dei Savi e non tornò ad eleggerlo che nel 1543, dandogli le attribuzioni di un vero e proprio ministro delle finanze, ma restringendo a sei mesi il suo ufficio» (DaMosto1937: 117). Le funzioni contabili ed amministrative riguardo all’esercito del S. alla scrittura, prima della sua istituzione stabile nel 1519, erano ricoperte dal collegio dei Savi di Terraferma; via via le competenze del S. alla scrittura vennero estese all’intera amministrazione, disciplina, economia delle truppe terrestri sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra. Un altro dei Savi di Terraferma era il S. alle ordinanze, che presiedeva alle milizie locali, chiamate cernide in Terraferma, craine in Dalmazia e ordinanze in Levante (cfr. GuidaArchivio1994: 970).
Per quanto riguarda i Dieci Savi alle decime, si aggiunge che a Venezia la decima (primo esempio di imposta diretta) venne introdotta tardi, probabilmente non prima del sec. XV (la ricchezza della Repubblica, infatti, prima che essa si concentrasse nelle imprese di Terraferma, era fondata esclusivamente sul commercio, e quindi era principalmente mobiliare). Dalla documentazione a disposizione risulta che la decima venne istituita stabilmente solo nel 1463. Successivamente «i rilevamenti della base imponibile e la commisurazione dell’imposta furono affidati ad apposite commissioni di savi (savi per tansar la terra, nominati eccezionalmente anche nella prima metà del Cinquecento in occasione di imposte straordinarie), l’esazione ai governatori delle entrate» (GuidaArchivio1994: 941). L’ufficio dei Dieci Savi, nel suo assetto definitivo con sede a Rialto, fu reso stabile nel 1477. Anche dopo il 1797 continuò ad essere adoperato l’antico sistema di tassazione, fino all’entrata in vigore degli estimi napoleonici a Venezia e nel Dogado avvenuta nel 1808; i Dieci Savi, dunque, operarono ancora per qualche anno alle dipendenze del nuovo governo.
Per quanto riguarda i Savi sopra l’eresia, si sottolinea che «la repressione dell’eresia spettava istituzionalmente al doge, supremo titolare del potere giudiziario. L’obbligo di promuovere, insieme ai consiglieri, l’elezione di magistrati super inquirendis hereticis entra nella promissione ducale di Marino Morosini (1249); qualche anno dopo (1256) esiste il magistrato super patarenos et usurarios. […] Il 2 ag[osto] 1289 viene accettata a Venezia l’inquisizione romana» (GuidaArchivio1994: 1004); da quel momento i Savi all’eresia ebbero l’incombenza di controllare e approvare le decisioni della Sacra Inquisizione.
Per quanto riguarda la complessa divisione dei vari Collegi dei XX, XV e XXX Savi si rimanda, per una trattazione dettagliata e cronologicamente completa, a GuidaArchivio1994: 997-1001.
Notizie esaustive sui Savi alle acque, importantissimi a Venezia, si trovano in DaMosto1937: 155-56 e GuidaArchivio1994: 958-60.
Riguardo alle numerose mansioni attribuite ai Savi alla mercanzia nel corso dei secoli, si rimanda a 1847 Ferro 259-61, DaMosto1937: 196, GuidaArchivio1994: 980-81.
Per altri dettagli ed informazioni aggiuntive sui Savi sopra-conti cfr. DaMosto1937: 118 e GuidaArchivio1994: 944; per i Savi sopra gli uffici cfr. 1847 Ferro 719; per i Sette Savi cfr. 1847 Ferro 682.
Si aggiunge infine che in alcuni documenti del CorpusVEV si riscontra un’accez. particolare di savio, ‘consiglio di persone di fiducia’, ‘organo consultivo’: XIV pm. Cinquanta Miracoli; XIV s.q. Libro de conservar sanitate; XIV Esopo ven.
Deriva da: —
Derivati:
— saviamente (saviamentre) avv. ‘saggiamente, con assennatezza’
Corpus VEV: XIII t.q. Pamphilus volg. (ed. Mascherpa) (saviamentre); XIII Rainaldo e Lesengr. di Udine (saviamentre); 1306 Doc. venez. (saviamentre); 1313/15 Paolino Minorita; XIV pm. Vang. venez.; 1361 Doc. ven. (4) (s., saviamentre); 1361 Doc. ven./salent. (2); 1363 Doc. ven. (2) (saviamentre); c. 1370 Legg. Sento Alban; c. 1370 Legg. ss. Piero e Polo; 1375 Lett. ven./tosc.; a. 1388 Arte Am. Ovid. (D); a. 1388 Comm. Arte Am. (D); XIV Tristano Veneto; XIV ex. Tristano Cors. (ed. Tagliani)
(Greta Verzi)
Voce consultata il: 04.25.25